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Il ravvedimento sul versamento Ici

 
Acqui Terme. "L'Amministrazione Comunale, nell'avvalersi delle disposizioni della Legge 311/2004 in tema di recupero di ICI su incrementi di valore catastale di singole unità immobiliari, ha voluto gestire l'iniziativa all'insegna della collaborazione e del dialogo con i contribuenti". Così dice l'Assessore alle Finanze Riccardo Alemanno nel presentare la possibilità del "ravvedimento" sul mancato versamento ICI rispetto ai nuovi imponibili dell'immobile che è stato oggetto di modifiche e/o di revisione catastale.
"La volontà - sono ancora parole di Alemanno - di non procedere subito ad accertamento evidenzia pertanto la scelta di utilizzare strumenti non invasivi ma che nel contempo diano un segnale di equità nei confronti dei contribuenti osservanti le norme e di recupero dell'imposte evase". A tal scopo l'Ufficio Tributi, sta provvedendo a dare ampia informazione attraverso l'affissione di manifesti, la pubblicazione sui mezzi d'informazione, e l'invio di e-mail a tutte le associazioni di categoria e studi professionali. Si è inoltre provveduto a realizzare uno stampato utile al contribuente per definire e perfezionare la definizione agevolata con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute.
Questo il testo del manifesto divulgativo:
"La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), all'art. 1 comma 336 (Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie) ha previsto che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.....(omissis..)
Il Consiglio Comunale, in via eccezionale e per un arco di tempo limitato, ha approvato un provvedimento che agevola la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti dall'art. 1, commi 336 e 337 della Legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), prevedendo, per i soggetti passivi ICI che abbiano presentato spontaneamente all'Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994:
a) relativamente alle annualità di imposta arretrate 2000-2001-2002-2003- 2004 e 2005, l'applicazione dell'aliquota unica agevolata del 5 per mille sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, da sanzioni ed interessi;
b) il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento in autoliquidazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi delle somme dovute:
dal 1º al 15 gennaio 2006 per le attribuzioni di rendita o gli aggiornamenti di cui al D.M. 701/1994 perfezionati ed accettati dall'Agenzia del Territorio nel corso dell'anno 2005;
entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 non definiti nel 2005 o presentati entro il termine perentorio del 30 gennaio 2006. L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni".

 

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