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Raccolta funghi: norme e divieti
nella Comunità Montana "Suol d'Aleramo"

 
Ponzone. Premesso che la Legge Regionale n. 24 del 17 dicembre 2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei", entrata in vigore il 17 giugno 2008, modifica radicalmente la disciplina esistente in materia, con le seguenti determinazioni:
Dal 17 giugno 2008 la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera e individuale di tre chilogrammi complessivi.
Si sottolinea inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis, la raccolta dei chiodini o famigliola buona, dei prataioli, della specie del genere morchella, delle gambe secche, dell'orecchione, del coprino chiomato e della mazza di tamburo è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della L.R. 24/2007.
La legge regionale consente la raccolta dei funghi epigei spontanei previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale. L'autorizzazione è personale ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale. La ricevuta costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, nonché della residenza del raccoglitore.
È altresì ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di 3 annualità.
Per il triennio 2009-2011 la Giunta regionale, con deliberazione n. 20-11212 del 14 aprile 2009, ha stabilito l'importo di 30 euro per il rilascio dell'autorizzazione di validità annuale da versare sul conto corrente postale n. 12743159 intestato alla Comunità Montana "Suol d'Aleramo".
Sulla ricevuta del versamento deve essere apposta una marca da bollo di 14,62 euro. L'autorizzazione annuale ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta dei funghi epigei spontanei solo sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi e al possesso dell'autorizzazione.
Rende note che, fino al 30 settembre 2009 la raccolta dei funghi sul territorio dei Comuni di Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone è vietata.
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a partire da giovedì 1 ottobre 2009. La vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla Legge Regionale e l'accertamento delle violazioni sono affidate al personale del Corpo Forestale dello Stato, agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province, alle Guardie di caccia e pesca, agli Agenti di polizia locale, urbana e rurale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie.
In caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita; per le violazioni alle modalità di raccolta (art. 2 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 L.R. 24/2007) si applica la sanzione di 90 euro; per le violazioni in materia di autorizzazione alla raccolta (art. 3 commi 1 e 3 L.R. 24/2007) si applica la sanzione pecuniaria da 40 euro a 240 euro.
È possibile eseguire il controllo micologico dei funghi presso l'Ispettorato Micologico, Servizio Igiene dell'ASL 22, via Alessandria 1, Acqui Terme.

 

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